BKS Bank
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24.09.2009

L’ADG comprende le disposizioni necessarie all’attuazione dei principi stabiliti dall’OCSE per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati. L’ADG contiene fondamentalmente le norme procedurali con le quali si possono determinare i contenuti dei contratti bilaterali relativi alla collaborazione in materia fiscale, che l’Austria ha stipulato o stipulerà n futuro.
I requisiti e l’estensione dell’obbligo di fornire informazioni da parte dell’Austria, verranno regolati nei relativi contratti fra gli Stati (ad es. gli Accordi contro le doppie imposizioni).
I principali punti della nuova regolamentazione sono i seguenti:
In sintesi
Per i clienti austriaci (che non abbiano relazioni con l’estero) non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla situazione attuale.
Per i clienti esteri, vi può essere la trasmissione dei dati bancari solamente nel caso in cui ciò sia stato concordato attraverso un accordo internazionale bilaterale con il proprio Stato, sia stata presentata una richiesta da parte dello Stato estero, ovvero esistano punti di collegamento con transazioni o relazioni di affari in Austria, la rogatoria sia stata ritenuta fondata ed infine che siano state prese in considerazione tutte le possibilità al fine di ottenere informazioni nel proprio Paese. Questi requisiti vengono verificati dal Ministero austriaco e – su richiesta – notificati al cliente a mezzo di un provvedimento. I clienti interessati da tale procedura, sono immediatamente informati dal Ministero austriaco sulla rogatoria di un Stato estero e possono fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo o la Corte Costituzionale austriaci.
In caso di rogatorie recapitate da un’autorità estera direttamente alla banca, BKS Bank non fornisce alcuna informazione. Il Ministero delle Finanze austriaco non autorizzerà – in conformità ai modelli OCSE – alcuna rogatoria che sia inconsistente ovvero rappresenti le cosiddette “fishing expeditions”. Non è stata prevista alcuna norma relativa all’obbligo di scambio automatico di informazioni (cioè la trasmissione di informazioni senza rogatoria internazionale anche se corrispondente ai requisiti sopra citati).
Poiché attualmente non sono in vigore contratti internazionali (Accordi contro le doppie imposizioni), che prevedano lo scambio di informazioni fiscali, come sopra descritto, il segreto bancario austriaco continua ad essere mantenuto.
Le informazioni fornite con il presente scritto provengono dalla “Legge attuativa dell’assistenza amministrativa” deliberata dal Nationalrat, dalle relative Note illustrative e dal sito internet del Ministero delle Finanze austriaco, nel quale è consultabile l’elenco degli accordi contro le doppie imposizioni attualmente in vigore.
